ACCONTO IVA SCADENZA 27/12/2016
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ACCONTO IVA SCADENZA 27/12/2016
Giorno 27 dicembre 2016 è il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA.
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
- storico
- previsionale
- analitico.
Metodo storico: l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
La base di calcolo, su cui applicare l'88%, risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente:- il contribuente mensile dovrà prendere a riferimento la liquidazione IVA del mese di dicembre 2015;
- il contribuente trimestrale di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/72 (“speciali” o “per natura”) dovrà prendere a riferimento la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2015;
- il contribuente trimestrale “per opzione” di cui all’art. 7 del D.P.R. 542 del 1999 dovrà considerare la dichiarazione annuale relativa al 2015.
Metodo previsionale: esso prevede che si calcoli l’acconto in base ad una stima delle operazioni che saranno effettuate entro il 31.12.2016. A seguito di tale scelta di calcolo, il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre 2016. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
- in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico (o della liquidazione straordinaria): esso si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2016. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
Il contribuente trimestrale dovrà guardare:
- per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.10.2016 – 20.12.2016;
- per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.10.2016 – 20.12.2016.
Il contribuente mensile, invece, dovrà guardare:
- per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.12.2016 – 20.12.2016;
- per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.12.2016 – 20.12.2016.
La scelta del metodo da applicare è libera, la più sicura è rappresentata dal metodo storico poiché si basa su un dato certo emergente dall’anno precedente (il 2015) e quindi già ormai consolidato.
Esonero dal versamento dell’acconto – Sono automaticamente esonerati da tale calcolo e conseguente versamento, i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni:
- Inizio dell’attività nel corso del 2016;
- Versamento di un acconto inferiore a 103,29 Euro;
- Cessazione dell’attività nel corso del 2016- Prima dell’1.12.2016, se contribuenti mensili,
- Prima del 1.10.2016, se contribuenti trimestrali;
- Contribuenti mensili se, nel mese di dicembre del 2015, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito);
- Contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2015, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2015 (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA;
- Contribuenti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2016 con un’eccedenza detraibile d’imposta;
- Contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72;
- Società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991;
- Contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011;
- Contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2015;
- Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.