CARBURANTI MACCHINE AGRICOLE. NESSUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA MA PAGAMENTO TRACCIABILE
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CARBURANTI MACCHINE AGRICOLE. NESSUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA MA PAGAMENTO TRACCIABILE
OBBLIGO DELLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, per le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada (macchine agricole) devono ritenersi escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni circa l’obbligo di fatturazione elettronica. Ai fini della deducibilità dei costi nonché della detraibilità Iva relativa all’acquisto di carburante per tale tipologia di veicoli agricoli, rimangono ferme le previsioni introdotte dalla Legge di bilancio 2018 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Come da previsioni della Legge di bilancio 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta - con esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” e da coloro che sono individuati quali “ contribuenti forfettari” nonché, per effetto del D.L. 79/2018, sino al 31 dicembre 2018, di quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione - destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista). In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, (GPL-metano ecc) l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019 (vedi Circolare 8/E 2018).
Come chiarito dall’A.D.E. nella recente circolare n°13/E, le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada (macchine agricole) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni circa l’obbligo di fatturazione elettronica. Detto ciò ai fini della deducibilità dei costi nonché della detraibilità Iva relativa all’acquisto di carburante per tale tipologia di veicoli agricoli, rimangono ferme le previsioni introdotte dalla Legge di bilancio 2018 in materia di tracciabilità dei pagamenti. Dunque obbligo di regolare gli stessi pagamenti secondo gli strumenti di pagamento individuati nel provvedimento A.D.E. del 4 aprile scorso ossia:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al D.P.R. 144/2001 e ss.mm.ii.
- pagamenti elettronici tra cui, a titolo esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate (anche se emesse da operatori finanziari non tenuti alla comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).
- ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Laddove l’azienda agricola, possiede anche mezzi diversi da quelli agricoli che si riforniscono presso il serbatoio/cisterna aziendale; si pensi a un’azienda agricola che oltre ai veicoli agricoli possiede anche un autocarro per il trasporto degli operai e dell’attrezzatura impiegata nell’attività, mezzo per il quale fa rifornimento dal serbatoio aziendale per la cui fornitura di gasolio, la ditta fornitrice, grossista o rivenditore autorizzato, è tenuta ad emettere l’ordinaria fattura di vendita.
In tal caso, considerato la destinazione del carburante, non solo impiegato per veicoli agricoli, sarà necessario ricorrere alla fatturazione elettronica.
Fonte: Fiscal Focus