FATTURA ELETTRONICA: NUOVE CODIFICHE OBBLIGATORIE DAL 01/01/2021
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FATTURA ELETTRONICA: NUOVE CODIFICHE OBBLIGATORIE DAL 01/01/2021
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
− nuovi codici “Tipo documento”;
− un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
I nuovi codici sono obbligatori dal 01 Gennaio 2021.
NUOVI “TIPO DOCUMENTO”
Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:
- integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione/autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
- regolarizzazione splafonamento (TD21);
- estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; - fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
- fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
Ad esempio:
TD24 = fattura differita “classica” che riepiloga tutti i movimenti del mese documentati dall’emissione di un ddt o da altro documento idoneo es. rapportini di lavoro per i servizi;
TD25 = fattura differita per “triangolazioni interne” ossia quando la ditta “A Srl”, secondo cedente, vende alla ditta “B srl” un prodotto acquistato da “C Srl”, primo cedente, e la ditta “C srl” si occupa della consegna direttamente alla ditta “B Srl” per conto della ditta “A Srl”.
Come precisato anche nella C.M. n. 288/E/1998 la fatturazione tra il primo cedente “C srl” e il suo cessionario (o secondo cedente) “A srl” seguirà le regole ordinarie: in caso di fatturazione immediata la stessa dovrà essere emessa con data documento coincidente con il giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero nel giorno della consegna o spedizione dei beni, mentre nel caso in cui l’operatore “C srl” utilizzi la fatturazione differita, la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di consegna che risulta dal documento di trasporto.
Nei rapporti invece tra il secondo cedente “A srl” ed il terzo, cessionario destinatario dei beni “B srl”, è consentita l’emissione della fattura entro la fine del mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni stessi.
Le condizioni che devono essere rispettate per potersi avvalere di tale differimento sono:- la cessione deve risultare da atto Scritto che può assumere anche la forma di ordine commerciale: dovrà risultare che il passaggio della merce deve avvenire dal primo cedente “C srl” al secondo cessionario “B srl” senza che la medesima sia transitata presso il secondo cedente “A srl”;
- dal documento di trasporto, dal documento di consegna o da altro idoneo documento deve risultare che la consegna da “C srl” al secondo cessionario “B srl” viene eseguita su disposizione del secondo cedente “A srl”. Sul documento quindi devono risultare i nominativi dei tre operatori che intervengono nella triangolazione;
- il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme alla fattispecie legislativa sopraindicata.
Inseriamo di seguito l'elenco aggiornato dei codici “Tipo documento”:
TD01 - Fattura
TD02 - Acconto/anticipo su fattura
TD03 - Acconto/anticipo su parcella
TD05 - Nota di debito
TD06 - Parcella
TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero (ex art. 17 c.2 Dpr 633/72)
TD18 - Integrazione per acquisto beni intracomunitari (art. 46 DL 331/93)
TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto beni (ex art.17 co.2 DPR 633/72)
TD20 - Autofattura denuncia (per regolarizzazione e integrazione delle fatture - art.6 c.8 d.lgs.471/97 o art.46 c.5 D.L.331/93)
TD21 - Autofattura per splafonamento
TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA
TD24 - Fattura differita - art.21 c.4 lett. a (ovvero fattura differita di beni collegati a DDT o di servizi collegati a idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio)
TD25 - Fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. b (triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente)
TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni - art.36 DPR 633/72
TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsaNUOVI CODICI “TIPO OPERAZIONE”
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
- non soggette IVA (N2);
- non imponibili (N3);
- reverse charge (N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9).
Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.Riportiamo di seguito l'elenco aggiornato dei codici “Tipo operazione”:
N1 - escluse ex art. 15
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette - altri casi
N3.1 non imponibili - esportazioni
N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - esenti
N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).
I codici natura IVA N2, N3 ed N6 saranno validi solo fino al 31/12/2020, data a partire dalla quale sarà possibile utilizzare solo i seguenti codici
Per ulteriori informazioni consultare la guida dell'Agenzia dell'entrate consultabile QUI