IMU TASI 2017: esonero prima casa confermato

IMU TASI 2017: esonero prima casa confermato

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    IMU TASI 2017: esonero prima casa confermato

    IMU e TASI bloccate per il secondo anno consecutivo. La legge di bilancio per il 2017 ha infatti confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i comuni non posso aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015. Stop anche alle maggiorazioni: l’aumento di 0,8 punti per la sola aliquota della TASI, infatti, è applicabile nel 2017 solo se già deliberato, e applicato, per il 2016. Obbligatoria in questo caso una delibera ad hoc per la riconferma.

    La prima casa è ormai definitivamente esente da IMU e TASI a patto che siano rispettati i criteri previsti dalla legge. Esenzione dalla TASI anche per gli inquilini se l’affitto riguarda, anche in questo caso, la loro prima casa. Sempre richiesta la residenza anagrafica.
    Si ricorda che per poter essere considerati “prima casa” ai fini dell’applicazione delle imposte locali gli immobili debbono rispettare i requisiti stabiliti dalla legge che sono relativi sia alle caratteristiche dell’immobile, sia a caratteristiche soggettive che debbono essere possedute dai proprietari. La normativa in materia fiscali applicabile all’abitazione è automaticamente estesa anche alle sue pertinenze, come espressamente previsto dall’art. 818 del codice civile. Ai fini IMU e TASI, come vedremo in dettaglio più avanti, l’esenzione è riconosciuta a non più di tre pertinenze della prima casa, e purché appartenenti a categorie catastali diverse tra quelle che individuano le pertinenze, ossia C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box), C/7 (tettoie e posti auto scoperti). Non possono essere in ogni caso considerati come prima casa, ai fini dell’esenzione da IMU, gli appartamenti accatastati nelle categorie che contraddistinguono gli immobili di lusso, ossia:

    • A/1 - appartamenti signorili;
    • A/8 - ville;
    • A/9 - castelli.

    L’esclusione dalle agevolazioni previste per la prima casa riguarda anche le relative pertinenze. Per gli appartamenti esclusi dall’agevolazione prima casa in quanto di pregio, ai fini IMU continuano ad applicarsi:

    • l’aliquota base dello 0,4%;
    • la detrazione di 200 euro.

    Per quel che riguarda i requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni occorre che si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale e nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti. Debbono quindi essere rispettati entrambi i requisiti:

    • residenza angarafica;
    • uso diretto.

    Se una delle due condizioni non è soddisfatta, l’immobile non può essere definito “prima casa” ai fini delle esenzioni a prescindere dal fatto che non si possiedano altri immobili per uso abitativo su tutto il territorio nazionale. In base al testo delle norme in materia di IMU vengono inoltre considerati come prima casa ai fini dell’applicazione delle imposte locali:

    • l’ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di un provvedimento di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio;
    • gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci;
    • gli alloggi di proprietà di Iacp e/o altri enti di edilizia residenziale pubblica assegnati agli inquilini;
    • per uso abitativo;
    • l’unico immobile di proprietà di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e della carriera  prefettizia anche se il proprietario è residente altrove per motivi di servizio;
    • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a condizione che si tratti di soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e solo nel caso che l’immobile in questione non risulti locato o dato in comodato d’uso.

    Le norme consentono poi ai Comuni di assimilare a prima casa esclusivamente gli immobili di proprietà di anziani residenti in case di cura a patto che non siano stati dati in locazione. Quando sono rispettate le condizioni previste e quando gli immobili appartengono ad una delle categorie elencate, i proprietari, o i titolari dei diritti reali, non sono tenuti a versare né IMU né TASI. 

     

    Fonte: Fisco e Tasse

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