Nuovo regime di cassa 2017, contabilità semplificata e registri
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Nuovo regime di cassa 2017, contabilità semplificata e registri
La Legge di Bilancio 2017, con la modifica dell'art.66 e le altre disposizioni di legge ad esso collegate rivede il criterio di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, il quale prevede il passaggio dal criterio attuale di tassazione secondo il principio di competenza a quello di cassa.
Sostanzialmente viene previsto l’introduzione del regime di cassa per artigiani, commercianti, autonomi, ed in generale, per tutte le piccole partite iva in contabilità semplificata. Questo consentirà ai soggetti interessati, di essere tassati solo sugli importi effettivamente pagati o incassati, con l’esclusione di quelli non incassati per morosità o inadempienza della controparte.
Se la norma dovesse passare, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgono attività commerciale e artigianale, di lavoro autonomo, potranno determinare il reddito secondo il principio di cassa, a prescindere al momento dell’effettivo incasso della fattura, seguendo le stesse regole attualmente in vigore per i liberi professionisti.
Per i contribuenti in contabilità semplificata, il regime di cassa previsto dalla Legge di Bilancio 2017 non è un regime opzionale ma un regime naturale, pertanto tutti i contribuenti che non opteranno per la contabilità ordinaria verranno, salvo emendamenti, tassati secondo il regime di cassa.
Così come accade ora per i professionisti, già soggetti ad una tassazione secondo il principio di cassa, diviene necessario prevedere anche registri e scritture aggiuntive al fine del passaggio a tale criterio rispetto a quello di provenienza.
A tal proposito la Legge di bilancio per il 2017 riformula anche l’art. 18, DPR 600/73 prevedendo che:
I soggetti che fruiscono del regime di cassa, trovandosi in contabilità semplificata, potranno:
Soluzione A – adozione di un registro “incassi e pagamenti” oltre ai registri IVA
Annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Inoltre andranno annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa dovranno essere fornite le indicazioni quali:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento ricevuto.
Resta ferma l’adozione dei registri IVA vendite ed IVA acquisti.Soluzione B – adozione dei soli registri IVA previa idonea opzione
Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti potranno tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o
pagamento.