Split payment nuove regole dal 1 Luglio
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Split payment nuove regole dal 1 Luglio
La manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.
Com'è noto, lo split payment è uno speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta: in tal caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Vediamo un esempio di fattura:
L'ing. Rossi deve emettere fattura nei confronti del Comune di Padova per una prestazione di servizi.
Supponendo che la fattura venga emessa il 4 luglio 2017, dovrà essere così composta:Ing. Rossi
Spett.le Comune di Padova
Fattura n. 43 del 04.07.2017Imponibile 5.000
Contributo 4% 200
IVA 22% 1.144
Totale 6.344
Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 - Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario 1.144
Ritenuta d'acconto 1.000
Netto 4.200
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72Dal primo Luglio, quindi, sono in vigore le nuove regole sullo split payment. Pertanto le fatture emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1 comma 2 della legge n. 196/2009, dalle società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle città metropolitane e dalle unioni dei Comuni, dalle società da esse controllate e dalle società quotate nel listino Fitse Mib, pur evidenziando ancora l’Iva relativa, non comporteranno la liquidazione della stessa a carico del fornitore emittente, ma l’imposta dovrà essere versata da parte del cessionario/committente.
Diventa, però, necessario distinguere i comportamenti per le fatture emesse fino al 30 giugno e quelle emesse dal 1° luglio 2017.
Il decreto attuativo in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’Iva del 27 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151.
Attenzione, però che rispetto a quanto avvenuto il 1° gennaio del 2015 (data di entrata in vigore della prima versione del meccanismo dello split payment), sia il fornitore che il cliente soggetto allo specifico meccanismo dovranno gestire contestualmente fatture in regimi diversi con la necessità di provvedere a separare l’annotazione e la gestione delle singole tipologie di fatture.
Le situazioni potenziali saranno le seguenti. In particolare, nel caso in cui il cliente sia un cliente a split payment saremo in presenza delle seguenti situazioni:
- fatture emesse dal 1° luglio 2017. Come già evidenziato il fornitore emette queste fatture con esposizione dell’Iva nella relativa fattura, annota le fatture nel registro vendite, non fa partecipare l’Iva stessa alla liquidazione periodica. Il cliente al momento dell’esigibilità dell’imposta provvede al pagamento dell’imposta, se Pa in ambito istituzionale, con versamento diretto con F24 entro il 16 del mese successivo all’esigibilità stessa, ovvero se in ambito commerciale (Pa e società) può annotare la fattura nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi (oltre che negli acquisti), per le modalità ordinarie di liquidazione, ma potendo contare della moratoria sui versamenti;
- fatture emesse prima del 1° luglio 2017 nei confronti di un cliente che prima di detta data era fuori dal meccanismo dello split payment. In questo caso il fornitore ha emesso una fattura in regime ordinario. Pertanto annoterà la fattura nel registro delle fatture di vendita o nei corrispettivi e liquiderà l’imposta nella propria contabilità. Il cliente al momento del pagamento, verserà al fornitore sia il corrispettivo che l’imposta relativa. Ovviamente se il cliente era fuori dallo split payment, ma rientrava nel regime dell’esigibilità differita il fornitore non liquiderà l’imposta fino al momento in cui la stessa verrà pagata dal cliente;
- fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2017 e dal 1° luglio in poi nei confronti di un soggetto che era già a split payment. In questo caso le fatture emesse saranno tutte soggette al meccanismo della “scissione dei pagamenti” in continuità con i comportamenti del regime, ma con una distinzione. Qui la particolarità sarà per il cliente per le fatture emesse a suo carico fino al 30 giugno 2017. Infatti quest’ultimo dovrà provvedere al versamento dell’imposta al momento dell’esigibilità, ma in questo caso non sembra potersi applicare la moratoria di cui all’articolo 2 del Dm 27 giugno 2017 che consente alle pubbliche amministrazioni, per l’adeguamento dei sistemi informativi e contabili di effettuare il versamento per le fatture emesse e ricevute dopo il 1° luglio 2017 entro il 16 novembre 2017. Questa interpretazione è suffragata dal testo dello stesso articolo 2 del decreto citato che ammette la moratoria solo per le pubbliche amministrazioni che applicano lo split payment a seguito delle modifiche apportate dal Dl 50 del 2017;
- fatture emesse prima del 1° gennaio 2015 a esigibilità differita che divengono esigibili dopo il 1° luglio nei confronti di un soggetto già a split payment; in questo caso il fornitore non avrà ancora versato l’imposta. Quando l’Iva diventa esigibile, il cliente dovrà versare l’imposta insieme ai corrispettivi al fornitore che provvederà a liquidare regolarmente l’imposta, non applicandosi lo split payment.
Fonte: Il sole24ore e FiscoeTasse